Art. 1 COSTITUZIONE
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Nell'ambito dell'Associazione Nazionale Alpini (di seguito A.N.A.) – sezione di Trento è costituita l'Associazione di volontariato denominata "PROTEZIONE CIVILE A.N.A. TRENTO" di seguito denominata "ASSOCIAZIONE", che ha sede presso i locali dell'A.N.A. Sezione di Trento
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L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro, anche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.
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L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio.
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Nell'esercizio dell'attività associativa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
Art. 2 DURATA
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La durata dell'Associazione non potrà, in ogni caso, eccedere quella dell'A.N.A. – sezione di Trento
Art. 3 SOCI
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Possono essere soci coloro che, essendo soci alpini, soci aggregati o soci aiutanti della Sezione ANA di Trento, in regola con il versamento della quota annuale della Sezione, siano disposti ad impegnarsi nell'attività di volontariato e siano stati ammessi dal Consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta con il parere favorevole di un Capo Nu.Vol.A.
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L'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può attribuire la qualifica di socio onorario a persone, enti o associazioni che, pur non possedendo i requisiti previsti per i soci ordinari, si siano resi autori di particolari benemerenze a favore dell'Associazione.
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La qualità di socio si perde per:
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dimissioni volontarie, consentite in qualsiasi momento previa comunicazione scritta;
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esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il Capo Nu.Vol.A. nei confronti dell'associato che abbia commesso azioni disonorevoli o comunque lesive degli interessi dell'Associazione, che non partecipi all'attività, oppure con la sua condotta ne ostacoli il regolare svolgimento;
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per il venir meno delle condizioni previste per il mantenimento della qualifica di socio alpino, aggregato o aiutante, ai sensi e per gli effetti del regolamento A.N.A. sezionale o nazionale.
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Alla cessazione del rapporto associativo, da qualsiasi causa determinata, il socio dovrà prontamente restituire tutto il materiale dell'Associazione in suo possesso.
Art. 4 SCOPI
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L'Associazione si propone di concorrere, quale Associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche amministrazioni in materia di protezione civile.
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A tal fine essa:
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promuove e coordina gli interventi e le iniziative di volontariato della Sezione ANA di Trento, dei Nu.Vol.A. e dei gruppi alpini locali inerenti la previsione, la prevenzione ed il soccorso in caso di pubbliche calamità, in collaborazione con le competenti autorità locali e statali;
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promuove la conoscenza e la valorizzazione dei servizi di volontariato alpino, divulgandone lo spirito e le opere;
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diffonde la conoscenza e la tutela dell'ambiente montano e del patrimonio storico, architettonico e culturale delle zone alpine;
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collabora con altre organizzazioni non aventi scopo di lucro in manifestazioni o eventi.
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L'Associazione può contribuire altresì al progresso morale e civile delle popolazioni locali, promuovendo iniziative di carattere sociale e assistenziale in favore di persone che versino in condizione di particolare disagio morale e materiale.
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Può inoltre dare attuazione ad ulteriori iniziative nel campo del volontariato e della protezione civile.
Art. 5 GRUPPO GIOVANI
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Il Centro, per assicurare una più funzionale ed efficace presenza sul territorio provinciale può costituire Nuclei di Volontariato Alpino denominati NU.VOL.A.
Art. 6 NU.VOL.A
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L'Associazione, per assicurare una più capillare ed efficiente presenza sul territorio provinciale, può costituire Nuclei di Volontariato Alpino denominati Nu.Vol.A., disciplinati da apposito regolamento, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 7 ORGANI
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Sono organi dell'Associazione:
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l'Assemblea dei Delegati;
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il Presidente;
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il Consiglio direttivo;
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il Collegio dei revisori dei conti;
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i Probiviri.
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Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 8 ASSEMBLEA DEI DELEGATI
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L'assemblea è formata dai Delegati eletti da ciascun Nu.Vol.A. in ragione di un delegato ogni cinque volontari regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli eventuali resti spetterà un ulteriore delegato per ogni frazione pari o superiore a tre. Essa è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.
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L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Essa deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta motivata, con proposizione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei volontari. In quest'ultimo caso il termine per la convocazione è fissato entro novanta giorni dalla data della richiesta.
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La convocazione avverrà mediante comunicazione ai Capi Nu.Vol.A. a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro mezzo di comunicazione effettuata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare. Potranno inoltre essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.
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L'assemblea dovrà essere convocata di norma presso la sede dell'Associazione o comunque in luoghi idonei a garantire la partecipazione dei delegati e facilmente raggiungibili con i comuni mezzi di trasporto.
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L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di delegati presenti.
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L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei delegati, salvo quanto disposto dall'art. 19 per lo scioglimento dell'Associazione.
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Ogni delegato ha diritto ad un voto.
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Ogni delegato che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro delegato, eletto dal medesimo Nu.Vol.A..
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Ogni delegato può rappresentare un solo altro delegato.
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L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei delegati presenti o rappresentati.
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Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.
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L'assemblea elegge un Segretario e, se necessario, due scrutatori. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale debba essere redatto da un notaio.
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Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
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Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
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Spetta all'assemblea ordinaria:
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eleggere il Presidente;
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eleggere il Presidente ed i membri del Collegio dei revisori dei conti;
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eleggere i componenti il Consiglio direttivo;
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eleggere i Probiviri;
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approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
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deliberare la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura di eventuali disavanzi;
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stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
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approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
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deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame.
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Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
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le modifiche dello statuto;
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lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la fissazione dei loro poteri.
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Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità al presente statuto, obbligano tutti i delegati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
Art. 9 PRESIDENTE
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Il Presidente è eletto dall'assemblea dei Delegati, fra i soci dell'Associazione. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi.
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Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio, ed a lui è attribuita la firma sociale.
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Sono compiti del Presidente:
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convocare il Consiglio direttivo e fissarne l'ordine del giorno;
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dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
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dirigere e coordinare l'attività dell'Associazione;
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in caso di pubbliche calamità, assumere pieni poteri decisionali sia organizzativi sia economici per i soccorsi di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente statuto, salva la successiva ratifica del Consiglio direttivo.
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In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
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Se per qualsiasi causa nel corso del mandato il Presidente si rendesse permanentemente indisponibile, il Consiglio provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati per l'elezione del nuovo Presidente; nel frattempo i poteri sono attribuiti al Vicepresidente.
Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
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Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente della Sezione ANA di Trento o suo delegato e da un numero di consiglieri pari al numero dei Nu.Vol.A. esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea.
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I consiglieri vengono indicati da ciascun Nu.Vol.A. ed eletti dall'Assemblea.
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Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
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Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Vicepresidente, scegliendolo fra i propri membri.
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Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
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Sono compiti del Consiglio Direttivo:
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la gestione e l'amministrazione dell'Associazione;
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la decisone sulle richieste di ammissione e di esclusione dei soci;
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l'assunzione, il licenziamento e la fissazione delle retribuzioni dei dipendenti;
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la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
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la convocazione dell'Assemblea dei Delegati, sia ordinaria sia straordinaria;
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la predisposizione dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
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l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la tutela dell'Associazione e delle sue finalità, compresa l'eventuale proposizione di azioni legali;
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l'attuazione delle finalità previste dallo Statuto e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati;
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la designazione del Segretario e del Tesoriere, che possono essere scelti anche fra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo, purché soci; in tal caso non spetta però ad essi il diritto di voto;
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l'adozione di tutti i provvedimenti non riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Delegati.
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Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. I verbali dovranno essere trascritti in apposito libro bollato e messi a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.
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Se nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri eletti, gli altri Consiglieri provvederanno a sostituirli, scegliendoli fra i membri dello stesso Nu.Vol.A. del Consigliere cessato, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri eletti dall'assemblea. I nuovi membri rimarranno in carica fino alla prima assemblea successiva.
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Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà considerarsi sciolto ed il Presidente dovrà convocare l'assemblea elettiva al massimo entro trenta giorni dalla data in cui è venuta meno la maggioranza.
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Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei conti almeno sette giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo, anche senza alcun preavviso.
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Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un singolo delegato o ad un comitato la cui composizione, i cui poteri e la cui durata saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.
Art. 11 SEGRETARIO
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Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli altri aspetti amministrativi. E' responsabile della tenuta dei libri sociali e degli elenchi per le competenti Autorità di Protezione Civile.
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Si avvale per i propri compiti del personale dipendente, al quale impartisce le opportune direttive.
Art. 12 TESORIERE
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Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti e delle riscossioni dell'Associazione.
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Cura la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Sovrintende a tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi dell'Associazione.
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Cura, servendosi del personale dipendente, la tenuta del libro degli inventari.
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Le funzioni di Tesoriere possono essere esercitate dal Segretario.
Art. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea dei delegati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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Il Presidente potrà essere scelto anche fra i non iscritti all'Associazione, mentre gli altri membri dovranno essere soci.
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Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sul rispetto della Legge e dello Statuto e sulle delibere del Consiglio Direttivo. Vigila altresì sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne controlla la contabilità ed i bilanci annuali. Riferisce della propria attività all'Assemblea dei Delegati con apposita relazione al bilancio consuntivo.
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Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da altri due membri eletti dall'Assemblea dei delegati fra gli appartenenti all'Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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Spetta ai Probiviri il compito di dirimere le controversie fra i soci, fra i soci e gli organi sociali e le controversie interne agli organi dell'Associazione.
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Le decisioni dei Probiviri sono assunte a maggioranza entro due mesi dalla data di ricevimento del ricorso.
Art. 15 GRATUITA' DELLE CARICHE
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Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
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Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, ai Revisori dei conti, al Tesoriere, al Segretario ed ai Probiviri spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per l'adempimento del loro mandato.
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Qualsiasi altro membro dell'Associazione che sia stato autorizzato dal Consiglio Direttivo ad una determinata missione ha parimenti diritto al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per l'adempimento del compito affidatogli.
Art. 16 PATRIMONIO ASSOCIATIVO E MEZZI FINANZIARI
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Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
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da tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
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dai contributi pubblici;
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da donazioni, lasciti, elargizioni e liberalità di persone o enti pubblici o privati;
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dai proventi delle iniziative attuate o promosse dall'Associazione.
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I beni dell'Associazione possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi statutari di cui all'art. 4.
Art. 17 ESERCIZIO
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L'esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 18 LIBRI SOCIALI
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Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
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il libro degli Associati;
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il libro dei verbali dell'Assemblea dei Delegati;
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il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
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il libro degli inventari.
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I libri sociali devono essere bollati presso un pubblico Ufficio prima di essere messi in uso e devono essere conservati nella sede associativa. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.
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Tutti i soci possono prenderne visione.
Art. 19 BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO
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Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati. Il rendiconto consuntivo deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, ed è corredato da una relazione di accompagnamento del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
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Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
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Gli eventuali utili o avanzi di gestione non potranno mai essere distribuiti fra gli Associati, così come eventuali fondi, riserve o capitali.
Art. 20 SCIOGLIMENTO
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Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria, con la maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 75% dei Delegati aventi diritto di voto.
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In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e fissarne i relativi poteri.
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Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni provinciali di volontariato operanti in identico o analogo settore, o nell'ipotesi di impossibilità, all'A.N.A. - Sezione di Trento.
Art. 21 RINVIO
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.
Art. 22 ENTRATA IN VIGORE
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Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione integrale da parte dell'Assemblea dei Delegati.
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