Statuto coro ANA TrentoStatuto coro ANA Trento

I - COSTITUZIONE E SOCI

Art. 1
E' costituita a Trento l'Associazione "Coro A.N.A. di Trento".
Il Coro svolge la propria attività con il fine di interpretare, valorizzare e diffondere il canto popolare con particolare riguardo per il canto della montagna e degli alpini.
Il Coro è apolitico, e svolge la sua attività senza scopi di lucro.


Art. 2
Il Coro opera nell'ambito dell'Associazione Nazionale Alpini, con il riconoscimento della Sezione A.N.A. di Trento.
La sede del Coro è presso la sede della Sezione A.N.A. di Trento.


Art. 3
Il coro è formato dai coristi effettivi regolarmente iscritti nel libro dei soci: accanto a questi è riconosciuta la figura dell'allievo corista. Tutti i coristi devono essere in possesso della tessera A.N.A. in qualità di soci effettivi o di "aggregati".

Art . 4
Chiunque può fare richiesta di adesione al coro. Ogni richiesta di adesione verrà vagliata e decisa dalla direzione.
Successivamente alla decisione favorevole della direzione il richiedente trascorrerà un periodo di istruzione normalmente non inferiore ai 6 mesi in qualità di allievo; decorso tale periodo, su proposta del direttore artistico, la direzione deciderà l'eventuale promozione dell'allievo a corista effettivo, fermi restando i requisiti di cui al precedente art. 3.


Art. 5
I coristi si impegnano alla assiduità, puntualità e disciplina durante le prove ed in occasione delle manifestazioni sociali, assicurando un comportamento corretto in ogni circostanza.

Art. 6
Qualora si verificassero trasgressioni a quanto previsto dall'art. 5 o alle altre norme statutarie, la direzione applicherà in relazione alla gravità della mancanza i seguenti provvedimenti:
- ammonizione
- sospensione
- espulsione


Art. 7
All'atto dell'ingresso nel coro quale effettivo, il corista verserà un contributo a fondo perduto di ammontare determinato annualmente dalla direzione.
Al corista effettivo viene consegnata la divisa sociale, di cui il cappello alpino costituisce parte integrante. La divisa sociale dovrà essere restituita, in buone condizioni, dal socio che dovesse per qualsiasi causa lasciare l'attività entro 6 anni dall'ingresso nel coro o entro 6 anni dalla fornitura di una eventuale nuova divisa.




II - ORGANI DEL CORO

Art. 8
Sono organi del Coro:
- l'assemblea
- la direzione
- il Presidente
- la commissione artistica

Art. 9
E' di competenza dell'assemblea:
- l'approvazione e la modifica dello statuto
- la determinazione e l'indirizzo dei programmi del coro
- l'elezione del presidente e degli altri membri della direzione, ad eccezione del direttore artistico
- le deliberazioni di carattere straordinario
- l'approvazione dell'operato della direzione.

Art. 10
L'assemblea dei soci viene convocata in seduta ordinaria ogni 2 anni per il rinnovo della direzione e annualmente per prendere atto, discutere ed approvare l'operato della direzione.
L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria sia dalla direzione sia da 1/3 dei soci, in qualsiasi momento.
L'assemblea è validamente costituita in l° convocazione con la presenza di 1/2 più uno dei soci, in 2° convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti: hanno diritto al voto i soli coristi effettivi.

Art. 11
Le deliberazioni dell'assemblea rappresentano tutti i soci e sono impegnative anche per i soci dissenzienti o assenti.

Art. 12
La direzione è composta da:

- il Presidente
- il direttore artistico quale membro di diritto
- un rappresentante della Direzione A.N.A. Sezionale, senza diritto di voto
- cinque consiglieri eletti dai coristi.
I membri della direzione eleggono al proprio interno il vicepresidente, il segretario, il cassiere, l'addetto ­stampa.

Art. 13
I componenti della direzione vengono eletti ogni due anni dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria.
Le norme per l'elezione dei membri della direzione sono le seguenti:
- il Presidente viene eletto direttamente dall'assemblea a maggioranza assoluta dei coristi iscritti sul libro soci.
- gli altri membri vengono eletti a maggioranza relativa.

  Art. 14
spetta alla direzione:
- dirigere l'attività del coro
- nominare il direttore artistico
- provvedere all'esecuzione di tutte le decisioni dell'assemblea
- provvedere alla gestione amministrativa
- determinare annualmente la quota di contributo di cui all'art. 7 dello Statuto
- deliberare sulla promozione dell'allievo a corista effettivo
- deliberare in caso di urgenza sulle questioni di competenza dell'assemblea, con obbligo di chiedere la ratifica alla prima adunanza della stessa
- coordinare la partecipazione a manifestazioni artistiche organizzate da altri, e l'organizzazione delle proprie. La direzione può delegare al presidente o ad un altro membro in tutto o in parte l'esecuzione dei vari compiti.

  Art. 15
La direzione delibera a maggioranza dei voti, sempre che sia presente la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità viene ritenuto decisivo il voto del Presidente.
Art. 16
Spetta al Presidente stipulare convenzioni, firmare, impegnare in nome e per conto del coro, purché autorizzato dalla direzione.
E' inoltre sua funzione quella di rappresentante ufficiale nei contatti formali con autorità o altri enti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente.

  Art. 17
Spetta al direttore artistico:
- l'istruzione e la direzione tecnica del complesso corale
- la compilazione dei programmi
- l'impostazione del repertorio
- la proposta di promozione dell'allievo a corista effettivo
- la designazione dei membri della commissione artistica

  Art. 18
La commissione artistica è composta da quattro coristi - uno per sezione­ - scelti dal direttore artistico: ha la funzione di collaborare sotto l'aspetto tecnico con il direttore artistico e di farsi tramite tra coristi e direttore artistico. Può esprimere pareri tecnici sulla proposta di promozione degli allievi a coristi effettivi.
La commissione artistica ha natura consultiva: la partecipazione alla commissione artistica è compatibile con la appartenenza alla direzione.

  Art. 19
Spetta al vicepresidente:
sostituire e rappresentare il Presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo non può esercitare le proprie funzioni.

Art. 20
Spetta al segretario:
- redigere il libro verbale
- aggiornare il libro dei soci
- curare la corrispondenza del coro
- presentare la relazione dell'attività svolta dal sodalizio fino alla scadenza del mandato

Art. 21
Spetta al cassiere:
- custodire i valori
- effettuare le riscossioni e i pagamenti conservandone la documentazione
- tenere il libro cassa
- redigere e presentare all'assemblea il bilancio annuale consuntivo.

  Art. 22
Spetta all'addetto stampa:
- custodire il materiale giornalistico, fotografico, cinematografico e magnetofonico
- tenere i contatti con gli organi di stampa



III - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23
Il patrimonio sociale è costituito dalle attrezzature e dalle dotazioni del coro, oltre che da qualunque contributo o entrata pervenga al coro da enti o da privati. Il patrimonio sociale deve essere impiegato a scopi sociali.



IV - DISPOSIZIONI FINALI


Art. 24
L'eventuale scioglimento del coro viene deciso dall'assemblea in seduta straordinaria a maggioranza di 3/4 degli iscritti: in tal caso il patrimonio sociale sarà devoluto alla Sezione A.N.A. di Trento.

Art. 25
Le eventuali modifiche allo statuto vengono decise dall'assemblea dei coristi a maggioranza assoluta dei coristi iscritti sul libro soci.

Art. 26
I coristi e gli allievi coristi esonerano il presidente, la direzione, il direttore artistico del coro da ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia o morte che dovessero verificarsi prima, durante o dopo qualsiasi manifestazione di ritrovo.

Art. 27
Il coro aderisce alla Federazione Cori del Trentino della quale riconosce, accetta ed applica gli intendimenti.

Art. 28
L'appartenenza al coro è subordinata alla accettazione integrale del presente statuto.

Art. 29
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dallo Statuto della Federazione Cori del Trentino. .