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Preambolo
Premesso che a norma dell'art. 24 del regolamento dell'Associazione Nazionale Alpini, quest'ultima riconosce l'utilità del servizio musicale per la buona riuscita delle manifestazioni dell' A.N.A. e quindi favorisce la costituzione di Fanfare alpine, il Consiglio Sezionale, con il presente regolamento, intende disciplinare il funzionamento della Fanfara Alpina della Sezione di Trento dell' Associazione Nazionale Alpini, di seguito denominata Fanfara Sezionale, secondo gli articoli che seguono.
Art. 1
E' costituita a Trento la Fanfara Sezionale. Essa svolge la propria attività nell'ambito della Sezione A.N.A. di Trento al fine di fornire i servizi musicali nelle manifestazioni promosse dall'A.N.A. ai vari livelli.
Art. 2.
La Fanfara Sezionale è formata da suonatori alpini o amici degli alpini regolarmente iscritti nel libro dei soci della Fanfara. Tutti i suonatori Soci devono essere tesserati A.N.A. e il 60% deve essere costituito da Soci Alpini. Su proposta del maestro e per contingenti necessità d'organico, la Fanfara può venire integrata con suonatori non soci purché si impegnino a rispettarne le norme, i valori e a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3
Le richieste d'adesione alla Fanfara di suonatori sono valutate dal Consiglio Direttivo sentito il Maestro, unico responsabile dell'organico. In caso di valutazione positiva del Consiglio Direttivo, il Maestro dispone l'inserimento nella Fanfara del nuovo suonatore con contestuale iscrizione nel libro dei soci.
Art. 4
I soci della Fanfara hanno l'obbligo di:
a) Osservare il presente regolamento e le deliberazioni degli organi direttivi.
b) Collaborare con gli organi della Fanfara per il buon andamento morale ed organizzativo della stessa.
c) Partecipare all' Assemblea della Fanfara.
d) Assicurare la propria presenza alle uscite della Fanfara sulla base degli impegni concordati con il Coordinatore Sezionale delle Fanfare Alpine salvo gravi impedimenti. In caso di impossibilità di partecipare alle uscite della Fanfara il suonatore, onde evitare gravi disservizi, deve avvertire il Maestro almeno un giorno prima dell'uscita.
Art. 5
I Soci della Fanfara hanno diritto:
a) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali con diritto di voto o di farsi rappresentare da un altro suonatore con delega scritta;
b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Fanfara Sezionale nei limiti fissati dalle delibere;
c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare eventuali osservazioni e/o suggerimenti riferiti alla gestione;
d) i componenti del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori non possono essere portatori di deleghe.
Art. 6
L'appartenenza alla Fanfara Sezionale cessa in seguito a dimissioni volontarie o esclusione:
a) il suonatore che intende dimettersi dalla Fanfara deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) i suonatori dimissionari, o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fanfara, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa;
c) i suonatori dimissionari o esclusi, entro 15 giorni hanno l'obbligo di consegnare, in buono stato, ciò che è proprietà dell'associazione.
Art. 7
Qualora si verificassero inadempienze o trasgressioni durante le prove o i concerti o comunque durante l'attività della Fanfara Sezionale, il Consiglio Direttivo applicherà, in relazione alla gravità delle mancanze e, ove occorra, sentito il parere del Maestro, i seguenti provvedimenti:
a) Ammonizione con richiamo verbale
b) Diffida scritta
c) Sospensione
d) Espulsione (decisione di competenza dell'Assemblea) dalla Fanfara.
Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari riguardante i soci alpini, si fa riferimento agli articoli 36, 37, 38 dello statuto dell'A.N.A.
Art. 8
Organi della Fanfara Sezionale sono:
1. L'Assemblea 2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori
Art. 9
L'Assemblea dei soci costituisce il momento fondamentale di confronto diretto ad assicurare una corretta gestione della Fanfara Sezionale ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le delibere sono approvate dalla maggioranza dei presenti.
La convocazione va fatta con lettera da inviare a ciascuno dei soci: per l'assemblea ordinaria almeno 15 giorni prima dello svolgimento; per l'assemblea straordinaria almeno tre giorni lavorativi prima dello svolgimento. Ogni ulteriore modo di pubblicità è demandato facoltativamente al Consiglio Direttivo. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante deposito presso la sede sociale.
All'assemblea ogni socio può rappresentare un altro socio.
Art. 10
All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
eleggere un componente per il comitato Fanfare che affiancherà il Presidente ed il Maestro nelle riunioni di questo organo;
approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
approvare la scelta del maestro, proposta dal Consiglio Direttivo;
eleggere il tesoriere e i membri del Consiglio Direttivo;
decidere in merito alla proposta di espulsione dei soci della Fanfara.
Le deliberazioni dell'Assemblea rappresentano tutti i soci e sono impegnative anche per i SOCI dissenzienti o assenti.
Art. 11
L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica del regolamento la cui definitiva approvazione, peraltro, viene rimessa al Consiglio Direttivo dell'A.N.A. della Sezione di Trento.
Art. 12
Il Presidente della Fanfara è scelto e proposto tra i soci alpini della Sezione A.N.A. di Trento dal Consiglio Direttivo della Fanfara Sezionale e nominato dal Consiglio Sezionale dell'A.N.A. Sezione di Trento nella sua prima seduta dopo la segnalazione.
Il Presidente dura in carica due anni con scadenza contestuale a quella degli organi sezionali: è il legale rappresentante della Fanfara Sezionale e viene invitato, ove non ne faccia già parte ad altro titolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale; ha diritto di parola nella trattazione di argomenti riguardanti il funzionamento della Fanfara Sezionale.
Spetta al Presidente stipulare convenzioni, assumere impegni in nome e per conto della Fanfara purché autorizzato dal Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente, sentito il Maestro ed il componente comitato fanfare, impegnare la fanfare nei servizi obbligatori a favore della sezione A.N.A. di Trento.
Ha la rappresentanza ufficiale nei contatti con gli Organi Sezionali, con autorità e altri Enti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal vice Presidente.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da cinque consiglieri Soci, dal tesoriere e dal Maestro quale membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo eleggono al proprio interno il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni con scadenza contestuale a quella degli organi sezionali.
Art. 14
Spetta al Consiglio Direttivo:
proporre al Consiglio Sezionale ANA di Trento la nomina del Presidente della fanfara alpina; proporre all'Assemblea della Fanfara la nomina del Maestro;
predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
formalizzare le proposte e decidere sulla gestione della Fanfara Sezionale;
elaborare il bilancio consuntivo e preventivo in maniera chiara e dettagliata;
convocare le assemblee e redigere l'ordine del giorno delle stesse;
comminare le sanzioni disciplinari (di cui alle lettere a; b; c; d dell' Art. 7) ai soci suonatori.
Art. 15
Il Maestro è scelto e proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci. Dura in carica fino a dimissioni volontarie o rimozione dall'incarico, dal Consiglio Direttivo, per gravi infrazioni al regolamento.
I suoi compiti specifici e insindacabili consistono nella formazione dei suonatori, nella scelta del repertorio.
Il Maestro ha inoltre l'obbligo di prestare il proprio supporto tecnico accompagnando il Presidente nelle scelte del Consiglio Direttivo Sezionale riguardanti la Fanfara Sezionale.
E' necessario che il Presidente ed il Maestro siano in continuo contatto e collaborazione per il buon andamento della Fanfara Sezionale.
Fra i componenti della Fanfara Sezionale sarà scelto un Vice - Maestro che sostituirà il Maestro in caso di assenza forzata dello stesso.
Al Maestro è riconosciuto e attribuito il potere disciplinare sui propri suonatori, affinché essi svolgano diligentemente le proprie funzioni; a lui compete di proporre le sanzioni al Consiglio Direttivo.
Art. 16
Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei soci fra i Soci Alpini della Sezione A.N.A. di Trento.
Suoi compiti sono:
curare l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; curare l'amministrazione della Fanfara Sezionale, effettuare le riscossioni delle entrate e effettuare i pagamenti conservandone la documentazione.
Curare la tenuta dei libri sociali contabili.
Provvedere alla conservazione delle proprietà della Fanfara Sezionale.
Art. 17
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Suoi compiti sono: Redigere i verbali delle riunioni e attendere alla corrispondenza.
Coadiuvare il Tesoriere nell'amministrazione della Fanfara.
Il segretario e il Tesoriere possono avvalersi per le strette funzioni di segreteria di un collaboratore scelto fra i soci alpini o amici degli alpini dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento.
Art. 18
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Nomina al suo interno il Presidente. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo. Eventuali controversie amministrative-contabili non sanabili in seno alla Fanfara verranno demandate al Collegio dei revisioni dei conti della Sezione A.N.A. di Trento. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio.
Art. 19
Tulle le cariche sono gratuite. Viene previsto il rimborso di eventuali spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi, nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo.
Art. 20
Il Patrimonio della Fanfara Sezionale è costituito:
a) dagli strumenti musicali, dalle attrezzature e dalle divise complete di proprietà della Fanfara Sezionale;
b) da contributi erogati dall'ANA. Sezionale o Nazionale;
c) da contributi volontari;
d) da eventuali fondi di riserva;
e) da proventi derivanti da attività commerciali (vendita cassette) o marginali.
Art. 21
L'esercizio della Fanfara Sezionale inizia il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
Art. 22
La Fanfara Sezionale può usare emblemi o distintivi che devono essere diversi da quelli ufficiali dell'A.N.A. Gli emblemi e i distintivi devono però contenere il logo ufficiale dell'A.N.A. nazionale e la scritta "Fanfara Sezionale dell'A.N.A. di Trento".
Art. 23
La Fanfara Sezionale ha sede presso la sede della Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento e può utilizzare l'ufficio presso la sede ANA di Trento di Vicolo Benassutti, 1, senza onere di spesa, nonché, per le prove, la sala di rappresentanza presso l'A.N.A. di Trento in vicolo Benassuti, 1.
Art. 24
Di anno in anno il Consiglio Sezionale di Trento provvederà a determinare l'ammontare dei contributi da corrispondere alla Fanfara Sezionale e in particolare dei rimborsi spese spettanti alla Fanfara Sezionale in occasione dei propri impegni, tenuto conto delle risultanze del bilancio consuntivo e preventivo. I servizi dovranno essere stabiliti tenendo conto delle priorità e precedenze stabilite dal Coordinamento Sezionale delle Fanfare.
Art. 25
La Fanfara Sezionale aderisce alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia Autonoma di Trento.
Art. 26
L'eventuale scioglimento della Fanfara Sezionale viene deciso dall' Assemblea dei Soci in seduta straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci. In tal caso il patrimonio della Fanfara sarà devoluto all' A.N.A. - Sezione di Trento. All'Assemblea straordinaria partecipa il Presidente della Sezione A.N.A. di Trento.
Art. 27
I soci della Fanfara Sezionale esonerano il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Maestro della Fanfara da ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia o morte che dovessero verificarsi prima, durante o dopo qualsiasi manifestazione della Fanfara stessa.
Art. 28
L'appartenenza alla Fanfara Sezionale è subordinata all'accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 29
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme previste dallo Statuto e regolamento dell'Associazione Nazionale Alpini, nonché dal regolamento della Sezione A.N.A. di Trento.
Appendice al Regolamento della Fanfara Sezionale di Trento
A.
Ogni suonatore è tenuto ad osservare i seguenti doveri:
- partecipare con puntualità ed impegno alle prove - rispettare il Maestro;
- tenere un comportamento corretto durante i concerti e le manifestazioni esterne
usare in maniera dignitosa la divisa.
- giustificare ogni assenza: il suonatore assente per tre prove consecutive senza giustificazione, sarà diffidato per lettera.
B.
Le eventuali dimissioni volontarie di un suonatore devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno due mesi.
Il consiglio Direttivo, sentito il parere del Maestro, può escludere dall'organico il socio suonatore che non abbia più i requisiti tecnico - artistici per suonare nella fanfara; tale suonatore potrà restare socio della Fanfara ed essere impiegato in attività organizzative.
C.
Gli indumenti costituenti la divisa e gli strumenti sono di proprietà della Fanfara: essi vengono dati in consegna al socio suonatore per l'uso autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità tecniche, il Maestro può ritirare provvisoriamente gli indumenti o gli strumenti per impiego da parte di altro suonatore. In tal caso gli indumenti saranno riconsegnati al socio suonatore debitamente puliti e stirati.
D.
Tra i soci suonatori dovrà esistere il massimo grado di lealtà e rispetto reciproco; ogni socio suonatore deve impegnarsi affinché la Fanfara sia sempre animata da spirito alpino e da sentimenti di amicizia.
E.
Qualora un componente della Fanfara non corrisponda ai doveri di cui al presente regolamento, il Consiglio Direttivo applica le sanzioni previste dall'Art. 7 del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio Sezionale del 26 ottobre 2001.
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