Regolamento del centro operativoRegolamento del centro operativo

Art. 1 ATTIVITÀ DELCENTRO

L'attività del "Centro Operativo di volontariato alpino" per quanto non previsto dallo Statuto è disciplinato dal seguente rego­lamento.
Nel seguito del presente regolamento il "Centro Operativo di volontariato alpino" viene denominato "Centro".
A norma del D. Legisl. 14 novembre 1997 può usare anche la denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ­ ONLUS.


Art. 2 SOCI

L'ammissione di nuovi soci spetta, "ai sensi dell'arto 3 dello Statuto, al Consiglio direttivo del Centro. La proposta di ammis­sione, oltre che dal Consiglio predetto, può essere formulata anche dal Comitato di Presidenza dell' A.N .A. e dai consigli direttivi dei NU.VOL.A.
Il Segretario del Centro provvede, unitamente agli altri adempimenti, alla tenuta del libro dei soci.
La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni volontarie, che devono essere motivate;
b) decadenza per mancata partecipazione, non sufficientemente motivata, ad esclusivo giudizio del Comitato Esecutivo, a tre consecutive attività addestrative o di impiego che coinvolgano i NU.VOL.A.
c) indegnità morale;

d) atti lesivi alla dignità ed agli interessi del Centro a giudizio del Consiglio direttivo e previa
deliberazione del Collegio dei probiviri.
I soci vengono inseriti a cura dei Consigli direttivi dei NU.VOL.A nelle categorie di soci operativi e soci sostenitori e sono inseriti nei rispettivi elenchi dal Consiglio direttivo dei NU.VOL.A.
Il Segretario provvede altresì a tener aggiornati gli elenchi per le competenti autorità di Protezione Civile dei Soci disponibili per impegni continuativi di più giorni nel caso di particolari esi­genze.


Art. 3 MEZZI

Il Centro non ha scopo di lucro.
I proventi ad esso versati a qualsiasi titolo devono essere impiegati per gli scopi statutari a norma dell'art. 4 dall' Assemblea.
Ai nuclei volontari alpini potrà essere delegata l'organizza­zione della raccolta di mezzi e di offerte necessari per la migliore efficienza dell'istituzione.


Art. 4 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea viene convocata, per decisione del Consiglio direttivo, dal Presidente, mediante avviso scritto, contenente l'or­dine del giorno, da inviarsi ai Capi NU.VOL.A. almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Delegati, in seconda convocazione con qua­lunque numero di Delegati, presenti o rappresentati.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Prima di iniziare la trattazione delle singole relazioni, 1'As­semblea è chiamata ad eleggere:
a) il Presidente dell'Assemblea, scelto in persona diversa dal Pre­sidente e dagli altri membri del Consiglio direttiva del Centro;
b) tre scruta tori scelti tra i soci non candidati presenti in assem­blea, che nominano tra di loro il Presidente e provvedono a fare lo scrutinio delle schede di votazione;
c) Il Segretario dell'Assemblea che ha il compito di redigere il ver­bale dell'Assemblea.


Art. 5 DELEGATI

Ogni NU.VOL.A. ha il diritto-dovere di partecipare all'As­semblea dei Delegati, inviando un Delegato ogni 5 Soci o frazione superiore a 3.
Il numero dei Delegati spettanti a ciascun NU.VOL.A. viene determinato dalla Segreteria del Centro in relazione al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale entro il 31 di­cembre precedente. Al Capo NU.VOL.A. è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettanti al NU.VOL.A. I Delegati devono essere eletti ogni anno dall'Assemblea del NU.VOL.A. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, essi possono farsi sosti­tuire da altro delegato del NU.VOL.A. Nel caso in cui il NU.VOL.A. abbia un solo Delegato, il Delegato impedito può farsi sostituire da un socio del NU.VOL.A. All'Assemblea ogni Delegato ha dirit­to ad un voto, oltre a quello di eventuale delega.
Ciascun Delegato può rappresentare solo un altro Delegato del proprio NU.VOL.A., he gli abbia rilasciato delega scritta.


Art. 6 BILANCIO

Il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere e vistato dai com­ponenti il Collegio dei revisori dei conti viene depositato presso la sede sociale nei termini di legge e rimane a disposizione dei soci presso la sede fino alla sua approvazione da parte dell'Assemblea.
Il bilancio preventivo viene approvato nelle sue linee gene­rali dal Consiglio direttivo e presentato all' Assemblea dal Tesorie­re.

I componenti del Consiglio direttivo devono astenersi dalla votazione in sede di approvazione dei bilanci ai sensi dell'arto 21 del c.c.


Art. 7 CARICHE SOCIALI


In sede di elezioni delle cariche sociali, allo scopo di assicu­rare per quanto possibile una adeguata presenza di tutte le articolazioni del Centro nel Consiglio direttivo, il Consiglio direttivo in carica provvede a formulare, su proposta di tutti i NU.VOL.A., i nominativi da inserire nella lista dei candidati.
Il Consiglio direttivo in carica provvede altresì a proporre i nominativi per l'elezione del Consiglio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.
L'elezione avviene a scrutinio segreto su liste aperte e ogni delegato può votare per un numero di candidati non superiore ai candidati da eleggere.
Ogni carica sociale si intende della durate di un biennio.


Art. 8 IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE


Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei delegati, ai sensi dell'arto 10 dello Statuto, spetta la rappresentanza legale del Cen­tro. Egli potrà delegare in tutto o in parte i suoi compiti al Vice­Presidente o ad altri componenti il Consiglio direttivo, dandone avviso al Consiglio direttivo medesimo ed ai soci. Può delegare inol­tre il coordinamento delle attività locali ai Capi Nuvola.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento esercitandone i rispettivi poteri. Esso è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.


Art. 9 IL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato può venire costituito ove si ravvisi la necessità per il Presidente di essere coadiuvato nell'adempimento dei suoi compiti.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Centro e si riuni­sce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità.


Art. 10 COORDINATORE DEI NUCLEI (Direttore operativo)

Il Presidente può delegare ad un socio, previo consenso del Consiglio direttivo, i compiti di coordinamento dei Nuclei Volon­tari Alpini sia a livello locale che a livello sezionale. In tal caso detto socio assume la carica di coordinatore sezionale dei Nuclei Volontari Alpini del Centro di volontariato (Direttore operativo); qualora egli non faccia parte del Consiglio direttivo partecipa alle sedute di questo organo con voto consultivo.
Il coordinatore potrà assumere, previo accordo col Presiden­te, tutte le iniziative di promozione a favore e di intervento dei nuclei, riferendone in caso di urgenza nella prima successiva sedu­ta del Consiglio direttivo. Egli è inoltre responsabile, unitamente al Segretario, della tenuta del registro dei nuclei volontari alpini e dei loro responsabili delegati dal Presidente del Centro.


Art. 11 GRATUITÀ DELLE CARICHE

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto tutte le cariche sono gratui­te. Spettano tuttavia i rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi; a tale uopo il Consiglio direttivo fis­sa i rimborsi spettanti in sede di assegnazione degli incarichi ed approva i relativi rendiconti. Detti rimborsi potranno essere fissati anche in via forfettaria tenuto conto della natura e della onerosità degli incarichi affidati e svolti nell'interesse dell'istituzione.


Art. 12 SEGRETARIO

Oltre ai compiti di cui al secondo comma del precedente arti­colo l0, il Segretario deve compilare e controfirmare il verbali del Consiglio direttivo e coordinare con il Presidente i lavori per il buon andamento del Centro. Egli dirige la Segreteria presso la quale sono depositati tutti i documenti e gli atti inerenti la vita del Centro. Alla Segreteria possono essere addetti dipendenti amministrativi e tecnici il cui rapporto di dipendenza sarà regolato dal Consiglio direttivo.


Art. 13 TESORIERE

Il Tesoriere deve provvedere alla tenuta dei bilanci, alla cura dell'amministrazione e degli adempimenti economici, finanziari e fiscali gravanti sul Centro, ivi compresa la corretta gestione delle reversali delle entrate e dei mandati di pagamento, da esso contro­firmati unita mente al Presidente o al Vice-Presidente in concor­danza con l'Istituto bancario scelto dal Consiglio direttivo per il servizio di Tesoreria.
Provvede inoltre agli adempimenti di cui al secondo comma del successivo articolo 16.


Art. 14 ELEZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio direttivo ai sensi dell'arto 11 dello Statuto, sia nel proprio seno che tra i soci. In tale caso essi intervengono alle sedute del Consiglio con voto consultivo.


Art. 15 NU.VOL.A.
In esecuzione dell'arto 5 dello Statuto, il NU.VOL.A. viene costituito con deliberazione del Consiglio direttivo del Centro che ne determina il nome e l'ambito territoriale.
Per la costituzione del NU.VOL.A. è necessaria l'adesione di almeno 15 soci volontari dei quali il 60% devono essere soci dei gruppi alpini della zona di competenza.
Nella delibera di costituzione viene nominato un comitato provvisorio che provvede agli adempimenti fino all'insediamento degli organi sociali.


Art. 16 DOTAZIONI IMMOBILI E MOBILI

Eventuali dotazioni immobili e mobili del Centro saranno intestate al Centro medesimo.
L'uso dei beni immobili e mobili dovrà essere regolamentato dal Presidente d'intesa ed eventualmente con il coordinatore dei nuclei competente (Direttore operativo) sentito il Consiglio direttivo.
Presso la sede sociale viene tenuto a cura del Tesoriere il re­gistro degli inventari nonché l'urbario dei beni immobili pervenuti al Centro.
I mezzi finanziari, mobili, immobili, attrezzatura, ecc. in do­tazione al Centro possono essere usati solo ed esclusivamente per gli scopi previsti dall'arto 4 dello Statuto del Centro. Anche le even­tuali dotazioni del Centro, "delegate" ai vari NU.VOL.A., sono vin­colate alla destinazione statutaria.


Art. 17 MEZZI DI INFORMAZIONE

È compito della Presidenza predisporre i mezzi di informa­zione necessari per i doverosi contatti con e tra i soci del Centro e per la tutela del prestigio del Centro e delle sue finalità di fronte all'opinione pubblica ed alle autorità civili, militari e religiose.
In particolare dovrà essere debitamente valutata mediante le più opportune iniziative l'opera di volontariato prestata dagli alpi­ni in congedo operanti in seno ai nuclei volontari alpini aderenti al Centro o da esso delegati.
Le spese relative al servizio stampa ed informazione rientra­no tra quelle previste al punto 3 dell'art. 4 dello Statuto.


Art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti deve essere invitato alle se­dute del Consiglio direttivo, alle quali i revisori possono partecipa­re con voto consultivo.
Presso la sede del Centro dovrà essere conservato l'apposito libro dei verbali, nel quale saranno riportate, oltre alle apposite annotazioni dell'andamento finanziario del Centro, eventuali os­servazioni in merito alla gestione economico-finanziaria del Cen­tro stesso.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario reso dal tesoriere, en­tro il termine di due mesi.
Dal giudizio sul conto esula la questione concernente la le­gittimità delle determinazioni approvate dagli amministratori.


Art. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Nei casi di comportamento dei soci tale da comportare il deferimento al Collegio dei probiviri, il Consiglio direttivo assume le necessarie iniziative per la tutela dell'onorabilità, del prestigio e degli interessi del Centro.
Il Collegio dei probiviri si pronuncia con decisione inappel­labile entro due mesi dalla data di deferimento del caso.
Ogni socio può ricorrere al parere del Collegio dei probiviri in caso di controversia con altri soci circa l'attività o le finalità del centro e dei suoi organi.